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Corso di Bioetica

  ANNO ACCADEMICO 2013/2014

                 Il prossimo mercoledì 14 maggio 2014 alle ore 16
presso il Centro Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
largo del Pozzo, 71 Modena - AULA T 01 -

si terrà la settima lezione del dodicesimo corso
"Nuovi Orizzonti della Bioetica" - Etica della prassi medica -
diretto dal prof. Giovanni Battista Cavazzuti dell'Università di Modena e
Reggio Emilia.

            Interverrà con una relazione su:

***La partecipazione delle organizzazioni dei malati alla sanità***

                   CARLO  HANAU
Docente di Statistica medica e di Programmazione e organizzazione dei
servizi sociali e sanitari - Dipartimento di Educazione e Scienze umane
Università di Modena e Reggio Emilia


La S.V. Ill.ma è invitata.

prof. Maria Teresa Camurri
Presidente Cultura e Vita
www.culturaevita.unimore.it

L.R. n.19 del 1994
Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino
1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei
diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari nelle materie e
nelle forme previste dall'articolo 14 del decreto legislativo di riordino,
dalle disposizioni della presente legge e da specifiche direttive emanate
dalla Giunta regionale rivolte agli organi delle Aziende-Unità sanitarie
locali e delle Aziende ospedaliere della Regione.
2. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro libere
associazioni, ed in particolare delle organizzazioni del volontariato e di
quelle per la tutela dei diritti dei cittadini, sugli schemi dei
provvedimenti regionali di carattere generale concernenti il riordino e la
programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati
conseguiti.
3. La Regione consulta le parti sociali interessate e le associazioni
riconosciute ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n.349 sulla
programmazione degli interventi di competenza dell'ARPAER.

Art. 16
Comitati consultivi degli utenti
(sostituite lett. a), b) e c) e aggiunta lett. d) al comma 2
da art. 184 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)
1. La Regione favorisce presso le Aziende-Unità sanitarie locali e le
Aziende ospedaliere l'azione delle organizzazioni di cui all'articolo 15
all'interno dei propri presidi mettendo loro a disposizione sedi adeguate
ed accreditando le medesime presso gli utenti. A tal fine tra gli organi
di gestione delle Aziende e le organizzazioni interessate vengono
concordati specifici protocolli operativi.
2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge vengono costituiti
presso i presidi ospedalieri, nonché nelle più rilevanti strutture
sanitarie non ospedaliere, Comitati consultivi misti per il controllo di
qualità dal lato degli utenti. Tali Comitati devono prevedere la
partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di difesa dei diritti degli utenti, iscritte al Registro
regionale del volontariato, la partecipazione di membri designati
dall'Azienda ospedaliera e/o dalla Unità sanitaria locale, scelti fra il
personale medico e infermieristico, nonché l'eventuale presenza di altri
esperti, scelti d'intesa. I compiti dei comitati sono:
a) assicurare controlli di qualità dal lato della domanda, specie con
riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualità dei servizi dal lato
dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi di
partecipazione dell'utenza;
c) sperimentare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza
definiti a livello aziendale, che tengano conto di specificità di
interesse locale;
d) sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei 'segnali di
disservizio'.

Nella circolare n.10 del 2010 si parla di associazioni di volontariato e
di tutela dei diritti degli utenti, iscritte nel registro provinciale del
volontariato